In conformità con l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2012, la formazione dei lavoratori è regolata da precise norme riguardanti durata, contenuti, modalità di svolgimento e frequenza delle attività formative, come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008.
La formazione obbligatoria per i lavoratori si divide in due parti:
Formazione generale
4 ore di contenuti comuni a tutti i lavoratori.
Formazione specifica
Differenziata in base alla mansione del lavoratore e al codice ATECO dell’azienda, con durata di 4, 8 o 12 ore.
Per garantire la validità della formazione, è essenziale rispettare i seguenti requisiti:
Il mancato rispetto anche di uno solo di questi requisiti può compromettere la validità dei corsi frequentati e risultare problematico in caso di controlli o incidenti.
Garantiamo la piena conformità della formazione erogata, assicurando non solo il rispetto delle normative ma anche una protezione fondamentale in caso di infortuni o malattie professionali, che potrebbero essere legati a una formazione inadeguata o insufficiente.